Visualizza la sentenza C. App. Torino, sez. 2, Pres. Dezani, est. Palmesino, sent. 8104/19 del 17 dicembre 2019
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Con riferimento al delitto di atti persecutori la prova del fatto non può derivare unicamente dalla descrizione soggettiva dello stato psichico da parte della persona offesa, qualora le condotte vengano poste in essere in un contesto condominiale caratterizzato da elevata conflittualità, tale da indurre i soggetti coinvolti ad esacerbare l’interpretazione di ogni comportamento tenuto dalla parte avversa.
(Assoluzione perché il fatto non sussiste, in riforma di sentenza del Tribunale di Novara del 16 ottobre 2017)
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