Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 29/01/2021 n. 158 (Amoruso)
Commento
Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, per poter essere assunte da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, devono essere sottoposte dal Giudice ad un controllo capillare di credibilità soggettiva ed oggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello richiesto per le dichiarazioni di un altro teste, essendo la persona offesa portatrice di un astratto interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie, in particolare se costituita parte civile.
Tale controllo rafforzato sull’attendibilità della persona offesa è motivato dalla necessità di bilanciare l’interesse privatistico perseguito dalla parte civile, con quello pubblicistico di accertamento della responsabilità penale dell’imputato; l’attendibilità della parte civile, dunque, non può prescindere dalla sussistenza di riscontri oggettivi esterni.
Difetta, pertanto, la credibilità della persona offesa costituita parte civile se nel corso dell’istruttoria le dichiarazioni dei testimoni si sono dimostrate attendibili, analitiche e prive di contraddizioni, e hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti.
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