Reati tributari

Massimario novarese

Contributi previdenziali – reato di omesso versamento tramite erronea qualificazione del contratto – requisiti – onere dell’accusa.

Visualizza la sentenza 532/2015

Commento
Qualora il debito contributivo sia di importo limitato e, successivamente alla diffida Inps, l’imputato abbia versato quanto dovuto, sussiste un ragionevole dubbio sulla configurabilità dell’elemento soggettivo in capo all’imprenditore e si può ritenere che egli non abbia realmente voluto appropriarsi di quanto spettante all’Inps per conto dei dipendenti bensì non abbia adempiuto tempestivamente all’obbligazione previdenziale per negligenza o per motivi di carattere economico.

Omesso versamento ritenute certificate – art. 10 bis d.lvo. 74/2000. Elemento oggettivo del reato. Rilevanza della crisi di liquidità della società. Obbligo di accantonamento delle somme dovute all’erario. Elemento soggettivo.

Visualizza la sentenza 698/2014

Commento
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 10 bis d.lvo. 74/2000 l’omesso versamento di ritenute certificate da parte del sostituto d’imposta, pur essendo connotato dall’assenza di comportamenti fraudolenti o ideologicamente falsi da parte del soggetto obbligato – che anzi correttamente ha esposto nella certificazione l’imposta dovuta – si sostanzia nell’indebito trattenimento di somme di cui il contribuente non ha, fin da quando le ha ricevute, l’effettiva autonoma disponibilità, essendo state trattenute al solo fine di versarle poi all’Erario con iniziale obbligo di accantonamento. In effetti, costui, una volta che ha ritenuto le somme del sostituito, non è libero di disporre di tali somme, siccome esse sono vincolate al loro versamento, nei termini fissati, in favore dell’Erario ed avendo lo stesso contribuente il dovere di accantonarle in previsione del previsto versamento. Pertanto, una crisi di liquidità, anche grave, non può ex se escludere il dolo da parte del contribuente dell’omesso versamento. Dunque, non c’è dubbio che sussista un obbligo di accantonamento da parte del contribuente allorché eroga gli emolumenti al sostituito, avendo lo stesso, da quel momento, il dovere di organizzare le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria nel termine di legge esteso su scala annuale. (Nel caso di specie, l’imputato, nella qualità di rappresentante legale della società e di sostituto di imposta rispetto agli emolumenti erogati al personale, ometteva il versamento delle ritenute, entro il termine previsto, per un ammontare complessivo di €. 418.463,59.).

Contributi previdenziali – reato di omesso versamento tramite erronea qualificazione del contratto – requisiti – onere dell’accusa.

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Commento
Per la configurazione del reato di omesso versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai lavoratori dipendenti, perfezionatosi tramite la erronea qualificazione del contratto di questi come «a collaborazione coordinata» o «a progetto» o come «di lavoro occasionale», è onere dell’accusa dimostrare – oltre ogni ragionevole dubbio – la natura subordinata dei rapporti con i vari lavoratori. Costituisce requisito essenziale della subordinazione l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare della controparte, che si estrinseca non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un’assidua opera di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione (cfr., Cass. 22.8.2003 n. 12364). Gli altri elementi, quali l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza dell’orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non risolutiva. La loro eventuale sussistenza non è di ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto di lavoro a condizione che il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, possa determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Omesso versamento di trattenute previdenziali – Prova degli elementi costitutivi del reato – Dimostrazione dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti – Forma della contestazione dell’omissione.

Visualizza la sentenza 155/2014

Commento
In tema di omesso versamento delle trattenute previdenziali ex art. 2 L. 638/83 la sussistenza del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo può essere meramente documentale. La prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni può essere tratta anche solo dal contenuto dei modelli DM 10 salvo che non risultino elementi contrari. La comunicazione della contestazione dell’accertamento dell’inadempimento non è vincolata a particolari formalità.

Art. 10 D.lgs. 74/00. Occultamento o distruzione delle scritture contabili. Elemento intenzionale del reato.

Visualizza la sentenza 134/2014

Commento
La condotta dell’imprenditore che abbia distrutto la documentazione contabile della società è idonea a integrare il reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/00 dal momento che evidenzia di per sé la volontà della sottesa evasione fiscale.