Approfondimenti 2016
Temi d’attualità, riflessioni, studi.
Penale Sent. Sez. U Num. 8825 Anno 2017
27 ottobre 2016
Ipotesi di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire ex art. 44 c. 1 lett. b) D.P.R. 380/01
Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)
27 ottobre 2016
Commento
Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 1637/16, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p., per la contestazione di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire ex art. 44 c. 1 lett. b) D.P.R. 380/01 ritenendo, tra l’altro, nel caso di specie l’entità del danno assai modesta, sia in considerazione della natura del manufatto che della sua permanenza in loco, prima dell’abbattimento realizzato dallo stesso imputato.
Fattispecie di furto tentato in supermercato
Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)
Commento
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Novara torna a fare corretta applicazione del disposto di cui all’art. 131 bis c.p. Nella fattispecie due anziani (un uomo e una donna) erano stai sorpresi dalla viglianza di un supermercato dopo avere superato le casse occultando all’interno di una borsa e nelle tasche dei giubbotti alcuni generi alimentari e dei cosmetici.
Il Tribunale, valorizzando la tesi di un impulso a rubare “contingente ed estemporaneo, originato verosimilmente da ragioni di difficoltà economica”, nonché l’assenza di elementi da cui desumere la pericolosità sociale dei soggetti, e ritenuta infine il modico danno cagionato alla vittima del reato, ha assolto i due imputati con la formula “per essere persone non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”
24 ottobre 2016
Tentato furto mono aggravato-recidiva reiterata
Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)
Commento
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Luca Fidelio, con la sentenza n. 1273/16, assolve in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p., l’imputato di furto in un negozio di una maglietta del valore di € 12,00, aggravato dalla violenza sulle cose per aver staccato la placca antitaccheggio dall’indumento. Il Giudice, di concerto con la difesa, ha ritenuto di riqualificare il fatto nell’ipotesi di tentato furto mono aggravato sottolineando l’esiguità del valore del bene, i precedenti penali dell’imputato, disomogenei rispetto al reato de quo perfezionatisi oltre sei anni prima del procedimento ed infine l’aver restituito il bene dopo essere stati scoperti. Sussistono pertanto, nel caso di specie, il profilo soggettivo ed oggettivo che consentono l’applicazione della nuova causa di non punibilità. L’art. 131 bis c.p. ha introdotto una causa di non punibilità di carattere generale: è un istituto di diritto sostanziale e trova applicazione anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore ai sensi dell’art. 2, comma IV, c.p..
22 giugno 2016
Penale Sent. Sez. U Num. 40517 Anno 2016
28 aprile 2016
Penale Sent. Sez. U Num. 27620 Anno 2016
28 aprile 2016
La colpa nell’attività medica
Tesi della Dott.ssa Simona Serra
Pubblichiamo un’interessante tesi in tema di responsabilità medica, opera della Dr.ssa Simona Serra, tirocinante presso il Tribunale di Novara.
1 marzo 2016