Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 17/02/2021 n. 269 (Bencini)
Commento
La facoltà di richiedere la rinnovazione degli atti testimoniali può essere esercitata solo dalla parte che aveva indicato il soggetto da riesaminare nella propria lista testimoniale, tempestivamente depositata.
Ai sensi degli art. 495 c.1 e 190 c.1 c.p.p., al Giudice è affidato il potere-dovere di valutare la manifesta superfluità della reiterazione degli esami istruttori – ad esempio, nel caso in cui già in corso di precedente esame il teste aveva mostrato un cattivo ricordo degli avvenimenti, o ancora dovrebbe essere riesaminato dopo che sia trascorso molto tempo dai fatti – con la conseguenza che è onere della parte che avanzi tale richiesta indicare le circostanze specifiche di novità in ordine alle quali escutere nuovamente i testi, ovvero elementi dai quali desumere l’inattendibilità degli stessi (Cass., SS. UU., sentenza n. 41736/2019).
(Nel caso di specie, il Tribunale preliminarmente confermava l’ordinanza reiettiva della richiesta congiunta di rinnovazione dell’esame dei testi mossa dalla difesa poiché la stessa non aveva presentato una propria lista testi, né aveva indicato circostanze specifiche su cui dovessero essere nuovamente sentiti i testimoni).
Laddove siano stati acquisiti al dibattimento più verbali di identificazione fotografica di un soggetto, ma solo a uno sia stato allegato anche il relativo album fotografico, non può esservi certezza del fatto che l’album fotografico sottoposto a tutti i testimoni oculari sia il medesimo. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, non può esservi certezza di identificazione del soggetto autore del reato, che andrà perciò assolto per non aver commesso il fatto.