Visualizza l’ordinanza 1319/2019
Commento
Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara ha preso posizione sulla questione in oggetto, stabilendo che, in caso di mancato (o intempestivo) deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero e istanza, in sede di richieste istruttorie, di sentire i medesimi testimoni ex art. 507 c.p.p., esula dai poteri del Giudice quello di surrogarsi agli oneri spettanti alla Pubblica Accusa utilizzando le facoltà di cui all’art. 507 c.p.p..
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