Visualizza l’ordinanza 1113/2017

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Con l’ordinanza in esame Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l’istanza di revoca di una misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa), basata sull’inattualità del pericolo di recidivanza, in un’ipotesi particolare, anche se non infrequente, in cui la stessa persona offesa, non personalmente ma tramite un difensore appositamente nominato, aveva contestato la sussistenza dell’attualità del pericolo e invocato la caducazione della misura.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari e la necessità di tutela della persona offesa prevalgano sulla volontà della stessa e che, pertanto, la protezione della vittima del reato possa essere assunta anche “contra se ipsam”: ha dunque rigettato l’istanza di revoca ex art 299 c.p.p.

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