Commento
Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara, nel solco di una consolidata giurisprudenza, ha ribadito che il termine di 7 giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 468 c.p.p. per il deposito della lista testimoniale, è da intendersi “libero”, a pena di inammissibilità dell’istanza: nel relativo computo, pertanto, non devono considerarsi né il dies a quo né il dies ad quem.
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