Visualizza l’ordinanza 607/2016

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Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Novara ha rilevato che, nel caso in cui una parte chieda tardivamente (cioè senza la specifica e preventiva indicazione nella lista testimoniale) l’acquisizione di verbali di prova afferenti un diverso procedimento, non è prevista dal codice di rito alcuna sanzione processuale (né nullità né inutilizzabilità): l’inammissibilità prevista dall’art. 468 è riferita soltanto alla tardiva indicazione dei testimoni e consulenti tecnici (comma I) e non per il caso di cui al comma IV.

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