Procedura penale
Massimario novarese
Art. 468 c.p.p. Sull’ammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale a seguito di mutamento della persona fisica del Giudice – Sulla mancata allegazione degli album fotografici ai verbali di identificazione
Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 17/02/2021 n. 269 (Bencini)
Commento
La facoltà di richiedere la rinnovazione degli atti testimoniali può essere esercitata solo dalla parte che aveva indicato il soggetto da riesaminare nella propria lista testimoniale, tempestivamente depositata.
Ai sensi degli art. 495 c.1 e 190 c.1 c.p.p., al Giudice è affidato il potere-dovere di valutare la manifesta superfluità della reiterazione degli esami istruttori – ad esempio, nel caso in cui già in corso di precedente esame il teste aveva mostrato un cattivo ricordo degli avvenimenti, o ancora dovrebbe essere riesaminato dopo che sia trascorso molto tempo dai fatti – con la conseguenza che è onere della parte che avanzi tale richiesta indicare le circostanze specifiche di novità in ordine alle quali escutere nuovamente i testi, ovvero elementi dai quali desumere l’inattendibilità degli stessi (Cass., SS. UU., sentenza n. 41736/2019).
(Nel caso di specie, il Tribunale preliminarmente confermava l’ordinanza reiettiva della richiesta congiunta di rinnovazione dell’esame dei testi mossa dalla difesa poiché la stessa non aveva presentato una propria lista testi, né aveva indicato circostanze specifiche su cui dovessero essere nuovamente sentiti i testimoni).
Laddove siano stati acquisiti al dibattimento più verbali di identificazione fotografica di un soggetto, ma solo a uno sia stato allegato anche il relativo album fotografico, non può esservi certezza del fatto che l’album fotografico sottoposto a tutti i testimoni oculari sia il medesimo. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, non può esservi certezza di identificazione del soggetto autore del reato, che andrà perciò assolto per non aver commesso il fatto.
Maltrattamenti in famiglia – Valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa e dell’attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni
Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 29/01/2021 n. 158 (Amoruso)
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Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, per poter essere assunte da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, devono essere sottoposte dal Giudice ad un controllo capillare di credibilità soggettiva ed oggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello richiesto per le dichiarazioni di un altro teste, essendo la persona offesa portatrice di un astratto interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie, in particolare se costituita parte civile.
Tale controllo rafforzato sull’attendibilità della persona offesa è motivato dalla necessità di bilanciare l’interesse privatistico perseguito dalla parte civile, con quello pubblicistico di accertamento della responsabilità penale dell’imputato; l’attendibilità della parte civile, dunque, non può prescindere dalla sussistenza di riscontri oggettivi esterni.
Difetta, pertanto, la credibilità della persona offesa costituita parte civile se nel corso dell’istruttoria le dichiarazioni dei testimoni si sono dimostrate attendibili, analitiche e prive di contraddizioni, e hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti.
Sulla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa o parte civile costituita
Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 18/01/2021 n. 71 (Russo)
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La persona offesa, pur essendo formalmente considerata dalla legge alla stregua di un qualunque testimone o persona informata sui fatti, viene collocata dalla giurisprudenza in una posizione diversa da tali ultime figure e ciò per il ruolo peculiare che essa assume all’interno del processo. La posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato e gli interessi personali ad un esito favorevole del processo, impongono al giudice, rispetto alla valutazione di una deposizione resa da un testimone “neutro”, un più rigido e rigoroso vaglio della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, ove possibile, un ulteriore riscontro derivante da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità. La figura della persona offesa o parte civile, si colloca, infatti, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del teste semplice, in relazione al quale è sufficiente soffermarsi sulla personalità e sulla attendibilità del contenuto intrinseco delle dichiarazioni e il testimone assistito (o indagato/imputato ex art. 210 c.p.p.), per i quali è necessario che le dichiarazioni vengano riscontrate da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità.
Elementi essenziali del reato di cui all’art. 612 bis c.p.
Visualizza la sentenza C. App. Torino, sez. 2, Pres. Dezani, est. Palmesino, sent. 8104/19 del 17 dicembre 2019
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Con riferimento al delitto di atti persecutori la prova del fatto non può derivare unicamente dalla descrizione soggettiva dello stato psichico da parte della persona offesa, qualora le condotte vengano poste in essere in un contesto condominiale caratterizzato da elevata conflittualità, tale da indurre i soggetti coinvolti ad esacerbare l’interpretazione di ogni comportamento tenuto dalla parte avversa.
(Assoluzione perché il fatto non sussiste, in riforma di sentenza del Tribunale di Novara del 16 ottobre 2017)
Richieste istruttorie – deposito intempestivo della lista testimoniale ex art. 468 – istanza ex art. 507 c.p.p. – poteri del Giudice
Visualizza l’ordinanza 1319/2019
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Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara ha preso posizione sulla questione in oggetto, stabilendo che, in caso di mancato (o intempestivo) deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero e istanza, in sede di richieste istruttorie, di sentire i medesimi testimoni ex art. 507 c.p.p., esula dai poteri del Giudice quello di surrogarsi agli oneri spettanti alla Pubblica Accusa utilizzando le facoltà di cui all’art. 507 c.p.p..
Truffa mediante Viacard.
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bolloli, con la sentenza n.2/2019, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 640, 110 e 81 c.p., ritenendo, a fronte della sopravvenuta remissione di querela da parte della parte offesa, implicita manifestazione di volontà di accettazione degli imputati la missiva inviata dal difensore di uno dei due.
Revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata – Cessazione pericolosità sociale – Requisiti
Visualizza l’ordinanza 1222/2017
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Con l’ordinanza in oggetto, il Magistrato di Sorveglianza di Novara affronta approfonditamente la tematica della cessazione della pericolosità sociale in capo a persona che presenta un disturbo psichiatrico e che necessita la protrazione di terapie apposite. La favorevole valutazione del percorso di riabilitazione e, pertanto, la risposta positiva rispetto alla possibilità di dichiarare venuta meno la pericolosità sociale consentono la revoca della misura di sicurezza.
Maltrattamenti in famiglia – esigenze cautelari, attualità del pericolo e volontà della persona offesa
Visualizza l’ordinanza 1113/2017
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Con l’ordinanza in esame Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l’istanza di revoca di una misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa), basata sull’inattualità del pericolo di recidivanza, in un’ipotesi particolare, anche se non infrequente, in cui la stessa persona offesa, non personalmente ma tramite un difensore appositamente nominato, aveva contestato la sussistenza dell’attualità del pericolo e invocato la caducazione della misura.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari e la necessità di tutela della persona offesa prevalgano sulla volontà della stessa e che, pertanto, la protezione della vittima del reato possa essere assunta anche “contra se ipsam”: ha dunque rigettato l’istanza di revoca ex art 299 c.p.p.
Termini per impugnare – appello avverso sentenza del giudice di pace
Visualizza l’ordinanza 426/2017
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Il termine per impugnare la sentenza emessa dal giudice di pace è in ogni caso quello di giorni trenta e decorre per le parti presenti alla lettura dal quindicesimo giorno successivo all’emissione della sentenza (nel caso di specie il giudice di pace aveva riservato il termine per la redazione dei motivi in giorni quarantacinque, contravvenendo a quanto statuito dall’art. 32 D. L.gs. 274/2000, ma aveva poi depositato nei quindici giorni).
Richiesta ex art. 507 c.p.p. – requisiti di ammissibilità – valutazione della decisività dell’integrazione probatoria
Visualizza la sentenza 329/2017
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Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Novara, nel rigettare una richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., affronta la problematica dei requisiti per l’ammissione del supplemento istruttorio previsto dalla norma: in particolare, stando all’ordinanza in oggetto, l’accento va posto sull’elemento della decisività della prova con riferimento alla sua relazione con il cuore del thema decidendum. In quest’ottica non può essere ritenuta ammissibile la richiesta di integrazione ex art. 507 c.p.p. volta unicamente a smentire una circostanza emersa nel corso del dibattimento (nella fattispecie, una circostanza citata dall’imputato nel corso dell’esame).
Nullità decreto citazione diretta a giudizio. Contestazioni aggiuntive rispetto all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. Mancanza avviso conclusione indagini preliminari
Visualizza l’ordinanza 315/2017
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Il decreto di citazione diretta è nullo, ex art. 552 c.II c.p.p., quando contenga contestazioni aggiuntive rispetto all’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. Nel caso di specie, il decreto di citazione diretta a giudizio riportava due diversi capi di imputazione (sub a: violazione di domicilio, sub b: furto aggravato di energia elettrica e gas). Nell’avviso di cui all’art. 415-bis veniva contestato esclusivamente il capo di imputazione sub a). Il Giudice, previa eccezione preliminare della Difesa, dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e trasmetteva gli atti al P.M.
Lista testi – art. 468 c.p.p. – termine di 7 giorni prima dell’udienza dibattimentale – termine da intendersi come “libero”
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Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara, nel solco di una consolidata giurisprudenza, ha ribadito che il termine di 7 giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 468 c.p.p. per il deposito della lista testimoniale, è da intendersi “libero”, a pena di inammissibilità dell’istanza: nel relativo computo, pertanto, non devono considerarsi né il dies a quo né il dies ad quem.
Procedimento a porte chiuse – art. 472 comma 3 bis c.p.p. – richiesta della persona offesa in relazione a procedimenti per reati a sfondo sessuale
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Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Novara ha accolto l’istanza svolta dal legale della parte civile ex art. 472 comma 3 bis c.p.p. per lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, sottolineando, tra l’altro, che la deroga alla pubblicità del processo fosse dovuta al tipo di reato oggetto del processo (violenza sessuale di gruppo) e alla giovane età della parte civile.
Condizione di procedibilità – Limite all’applicabilità del principio del favor querelae
Visualizza la sentenza 1835/2016
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Il Tribunale di Novara in composizione collegiale evidenzia come – pur fatto salvo il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui qualsiasi ragione di incertezza vada risolta in favore della volontà di querela – debba comunque essere manifestata in maniera chiara e palese la volontà della persona offesa di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato e che pertanto non può ritenersi sufficiente un verbale che riporti la dicitura “è presente […] la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue”.
Art. 275 c.p.p. – criteri di scelta delle misure cautelari – condizioni di vita dell’interessato – inadeguatezza degli arresti domiciliari
Visualizza l’ordinanza 729/2016
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Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Novara affronta il cruciale tema della scelta delle misure cautelari. Abbracciando un criterio di stretta aderenza al dato soggettivo dell’interessato (precedenti giudiziari, condizioni economiche etc.) il Tribunale ritiene, pronunciandosi in un caso di ricettazione e riciclaggio, che la misura degli arresti domiciliari non sia idonea a tutelare la ritenuta esigenza di evitare la reiterazione dei reati. Infatti, secondo il Tribunale di Novara, privare un soggetto già in condizioni economiche precarie della possibilità di procurare per sé e per la famiglia il necessario sostentamento, significa incrementare, anziché diminuire, la spinta criminogena.
Artt. 143 e 144 c.p.p. – nullità verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio e atti susseguenti
Visualizza l’ordinanza 622/2016
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Il verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio (e quindi tutti gli atti susseguenti) dell’imputata di furto aggravato in concorso con il marito, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Novara sia perchè redatto senza l’indispensabile assistenza dell’interprete (l’imputata era straniera e non comprendeva la lingua italiana), sia perchè gli agenti operanti hanno utilizzato il marito della signora come interprete, in palese violazione dell’art. 144 comma I, lett. d). Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione queste violazioni integrano una nullità di regime intermedio.
Art. 468 comma 4 bis c.p.p. – richiesta acquisizione verbali prova di altri procedimenti – tardività – assenza di sanzione processuale
Visualizza l’ordinanza 607/2016
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Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Novara ha rilevato che, nel caso in cui una parte chieda tardivamente (cioè senza la specifica e preventiva indicazione nella lista testimoniale) l’acquisizione di verbali di prova afferenti un diverso procedimento, non è prevista dal codice di rito alcuna sanzione processuale (né nullità né inutilizzabilità): l’inammissibilità prevista dall’art. 468 è riferita soltanto alla tardiva indicazione dei testimoni e consulenti tecnici (comma I) e non per il caso di cui al comma IV.
Deposizione della persona offesa dal reato – indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva
Visualizza la sentenza 16/2016
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Il Tribunale di Novara, nella sentenza in commento, ribadisce l’orientamento della Corte di Cassazione in merito alla deposizione della persona offesa dal reato, che deve essere sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità.
Le dichiarazioni della P.O., per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili ed avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati, con la diretta conseguenza che esse non hanno necessità di riscontri esterni.
Pericolosità sociale e misura di sicurezza della libertà vigilata. Presupposti.
Visualizza la sentenza 1692/2015
Commento
Nell’ordinanza in oggetto il Magistrato di Sorveglianza di Novara riassume i presupposti normativi per l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Prima notificazione all’imputato non detenuto – art. 157 c.p.p. – Omessa reiterazione degli accessi di cui all’art. 157 comma 7 c.p.p. – Mera irregolarità
Visualizza l’ordinanza 1465/2015
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Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Novara, nel solco di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che l’omessa reiterazione degli accessi ai fini della ricerca dell’imputato per consentire la notificazione (art. 157 comma 7 c.p.p.) non costituisce nullità della notifica ma una mera irregolarità, come tale non suscettibile di essere sanzionata processualmente.
Inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti prive delle garanzie difensive ex art. 63 c.p.p. – inutilizzabilità “patologica”.
Visualizza la sentenza 459/2015
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Le dichiarazioni auto indizianti, raccolte dagli operanti in sede di ricezione di denuncia-querela, non possono essere utilizzate contro il medesimo imputato, atteso che le stesse dovevano essere assunte con le garanzie difensive di cui all’art. 63 c.p.p..
Il divieto di utilizzabilità rileva anche se il giudizio viene definito con rito abbreviato, poiché si tratta di inutilizzabilità “patologica” e non “fisiologica”.
Le medesime dichiarazioni potranno, tuttavia, essere utilizzate contro soggetti terzi.
529 c.p.p., difetto di valida querela se soggetto non autorizzato alla rappresentanza legale dell’ente
Visualizza la sentenza 899/2014
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In caso di presentazione di querela da parte del Sindaco di un Comune, in assenza di autorizzazione e stante anzi la dichiarazione, da parte della Giunta comunale, del venir meno dell’interesse dell’Amministrazione alla pretesa punitiva nei confronti del querelato, occorre innanzitutto verificare se lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, preveda l’autorizzazione della Giunta Comunale. In caso positivo, occorre una apposita delibera della Giunta affinché possa essere validamente esercitata la rappresentanza legale dell’ente, e dunque, tra l’altro, manifestata la volontà di perseguire taluno per reati in danno del comune.
(nel caso in ispecie il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, perché l’azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela, essendo non valida la querela presentata e sottoscritta dal Sindaco in assenza di autorizzazione del Comune di Novara, necessaria, ai ss. dello Statuto vigente, per la rappresentanza legale dell’ente).
Misure cautelari – custodia carceraria – esigenze cautelari e incidenza del periodo di sottoposizione alla misura in relazione al reato contestato.
Visualizza l’ordinanza 2632/2012
Commento
Con l’ordinanza in esame il GUP presso il Tribunale di Novara ha sottolineato che il decorso del tempo, come noto dato di per sé non sufficiente a ritenere un’attenuazione delle esigenze cautelari, sia tuttavia elemento da valutare approfonditamente nell’analisi e delibazione dell’attualità e intensità delle esigenze cautelari. Tanto più quando all’interessato la misura sia applicata per reati commessi in concorso e non per reati associativi, in relazione ai quali prevarrebbe la considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminoso.
Misure cautelari – Arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico ex art. 275 bis c.p.p. – Indisponibilità dell’impianto per la predisposizione del braccialetto – conseguenze.
Visualizza l’ordinanza 2362/2012
Commento
Nel caso in cui il Giudice abbia sostituito la misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari ex art. 275 bis c.p.p. e sia stato successivamente appurata l’indisponibilità della strumentazione tecnica, o la mancata predisposizione dell’impianto atto ai controlli, l’ordinanza deve comunque essere eseguita applicando il braccialetto elettronico non appena disponibile. Infatti la concessione degli arresti domiciliari implica una valutazione di inadeguatezza della custodia carceraria e di affidabilità dell’interessato rispetto alle prescrizioni legate alla misura meno gravosa.
L’ordinanza del Tribunale di Novara, con riferimento all’impossibilità di applicare gli arresti domiciliari per indisponibilità del braccialetto elettronico, accoglie la tesi più garantista tra quelle nettamente contrapposte (di cui dà atto la stessa ordinanza) sin qui elaborate dalle Sezioni della Suprema Corte e che saranno presumibilmente ricomposte dall’intervento delle Sezioni Unite.
Art. 191 c.p.p. – Utilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge – Lista Falciani.
Visualizza la sentenza 1160/2012
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Pubblichiamo di seguito un’ordinanza del Tribunale di Novara che ha raggiunto gli onori della cronaca nazionale, non solo specialistica, in quanto è stata ritenuta processualmente utilizzabile la c.d. Lista Falciani.
In particolare il Tribunale di Novara, in base al principio male captum bene retentum, ha ritenuto utilizzabile la lista Falciani in quanto, pur frutto di un’abusiva duplicazione da parte del noto dipendente della banca HSBC di Ginevra, è poi correttamente confluita nel compendio processuale previa legittima acquisizione da parte delle autorità italiane. A giudizio del Tribunale di Novara non si incorre, pertanto, nel divieto di cui all’art. 240 c. 2 c.p.p.
Contenuti, limiti e condizioni del diritto di difesa.
Visualizza la sentenza 935/2010
Commento
Contenuti, limiti e condizioni del diritto di difesa: “il fatto diverso”, emerso dall’analisi dell’elemento normativo del contestato abuso d’ufficio, deve consentire all’imputato di poter ripensare alle scelte difensive tecniche.
La contestazione di abuso d’ufficio, allorché fondata su violazione di legge, implica l’esatta individuazione precisa dell’elemento normativo capace di integrare la fattispecie concreta.
Nel caso di successione di leggi afferenti l’elemento normativo, occorre verificare se le condotte da esse imposte all’agente siano esattamente sovrapponibili, individuandone gli elementi giuridici e di fatto.
Ove esse non siano sovrapponibili e facciano emergere un fatto storico diverso, ai fini di non violare il diritto di difesa, tecnica e sostanziale, riconosciuto alle parti, il Giudice deve procedere ex articolo 521 c.p.p. alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a prescindere dalla natura del rito in cui interviene la pronuncia.
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Consulenti di parte – conclusioni difformi – non necessità di integrazione ex officio ex art. 441/5 c.p.p. – principio del “libero convincimento”
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Qualora il consulente del P.M. e il consulente della difesa giungano a conclusioni difformi e il giudice non ritenga necessario disporre – con le forme dell’integrazione ex officio ai sensi dell’art. 441/5 c.p.p. – un’ulteriore perizia medico-legale specialistica in quanto le considerazioni svolte dai consulenti consentono un inquadramento completo e non lacunoso, il Giudice può applicare il principio del “libero convincimento” in base al quale – pur in assenza di una perizia d’ufficio – può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purchè dia motivatamente conto delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (cfr. Cass. Sez. 4, Sent. n. 8527 del 13/02/2015).
Corte di Cassazione, Sezione IV, sent. n. 3820/2015. Nullità della convalida d’arresto – È nullo l’avviso comunicato al difensore solo due ore prima dell’udienza di convalida dell’arresto.
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Secondo la sentenza n. 3820/2015 della Corte di Cassazione, l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto comunicato con un anticipo talmente breve rispetto all’orario previsto per lo svolgimento dell’attività giudiziaria rende nulli gli atti compiuti per aver impedito una partecipazione informata del difensore.
Responsabilità amministrativa degli enti: il legale rappresentante dell’ente va sentito con le forme previste dall’articolo 210 c.p.p.
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Responsabilità degli enti sempre meno “amministrativa”: senza interruzione il cammino verso l’adozione del principio “societas delinquere potest”.
L’articolo 44 del D. Lgs. 231 /01 può ritenersi compatibile con le disposizioni Costituzionali degli articoli 3 e 24 della Costituzione, con il disposto dell’articolo 6 della CEDU e con i principi del Trattato di Nizza solo se, nell’ottica di un interpretazione Costituzionalmente orientata al legale rappresentante dell’ente, chiamato ad assumere la veste di testimone nel procedimento penale di cui l’ente è parte, sono riconosciute le garanzie previste dall’articolo 210 del codice di rito.
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