Visualizza l’ordinanza 2362/2012

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Nel caso in cui il Giudice abbia sostituito la misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari ex art. 275 bis c.p.p. e sia stato successivamente appurata l’indisponibilità della strumentazione tecnica, o la mancata predisposizione dell’impianto atto ai controlli, l’ordinanza deve comunque essere eseguita applicando il braccialetto elettronico non appena disponibile. Infatti la concessione degli arresti domiciliari implica una valutazione di inadeguatezza della custodia carceraria e di affidabilità dell’interessato rispetto alle prescrizioni legate alla misura meno gravosa.
L’ordinanza del Tribunale di Novara, con riferimento all’impossibilità di applicare gli arresti domiciliari per indisponibilità del braccialetto elettronico, accoglie la tesi più garantista tra quelle nettamente contrapposte (di cui dà atto la stessa ordinanza) sin qui elaborate dalle Sezioni della Suprema Corte e che saranno presumibilmente ricomposte dall’intervento delle Sezioni Unite.

Visualizza l’ordinanza 2632/2012

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Con l’ordinanza in esame il GUP presso il Tribunale di Novara ha sottolineato che il decorso del tempo, come noto dato di per sé non sufficiente a ritenere un’attenuazione delle esigenze cautelari, sia tuttavia elemento da valutare approfonditamente nell’analisi e delibazione dell’attualità e intensità delle esigenze cautelari. Tanto più quando all’interessato la misura sia applicata per reati commessi in concorso e non per reati associativi, in relazione ai quali prevarrebbe la considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminoso.

Visualizza l’ordinanza 729/2016

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Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Novara affronta il cruciale tema della scelta delle misure cautelari. Abbracciando un criterio di stretta aderenza al dato soggettivo dell’interessato (precedenti giudiziari, condizioni economiche etc.) il Tribunale ritiene, pronunciandosi in un caso di ricettazione e riciclaggio, che la misura degli arresti domiciliari non sia idonea a tutelare la ritenuta esigenza di evitare la reiterazione dei reati. Infatti, secondo il Tribunale di Novara, privare un soggetto già in condizioni economiche precarie della possibilità di procurare per sé e per la famiglia il necessario sostentamento, significa incrementare, anziché diminuire, la spinta criminogena.

Visualizza l’ordinanza 1113/2017

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Con l’ordinanza in esame Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l’istanza di revoca di una misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa), basata sull’inattualità del pericolo di recidivanza, in un’ipotesi particolare, anche se non infrequente, in cui la stessa persona offesa, non personalmente ma tramite un difensore appositamente nominato, aveva contestato la sussistenza dell’attualità del pericolo e invocato la caducazione della misura.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari e la necessità di tutela della persona offesa prevalgano sulla volontà della stessa e che, pertanto, la protezione della vittima del reato possa essere assunta anche “contra se ipsam”: ha dunque rigettato l’istanza di revoca ex art 299 c.p.p.