Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 13/01/2021 n. 51 (Bencini)

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La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 R.D. 267/1942 qualora, oltre al non superamento dei limiti edittali di cui all’art. 131 bis comma 1 c.p. (pena detentiva non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), ricorrano anche gli altri requisiti (offesa di particolare tenuità e non abitualità della condotta) previsti nei commi successivi. (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha abbandonato la stessa omettendo del tutto la tenuta delle relative scritture contabili, ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori poiché la società aveva già, di fatto, cessato ogni attività).

Visualizza la sentenza 1692/2015

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Nell’ordinanza in oggetto il Magistrato di Sorveglianza di Novara riassume i presupposti normativi per l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Visualizza l’ordinanza 1222/2017

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Con l’ordinanza in oggetto, il Magistrato di Sorveglianza di Novara affronta approfonditamente la tematica della cessazione della pericolosità sociale in capo a persona che presenta un disturbo psichiatrico e che necessita la protrazione di terapie apposite. La favorevole valutazione del percorso di riabilitazione e, pertanto, la risposta positiva rispetto alla possibilità di dichiarare venuta meno la pericolosità sociale consentono la revoca della misura di sicurezza.