Visualizza la sentenza 935/2010

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Contenuti, limiti e condizioni del diritto di difesa: “il fatto diverso”, emerso dall’analisi dell’elemento normativo del contestato abuso d’ufficio, deve consentire all’imputato di poter ripensare alle scelte difensive tecniche.
La contestazione di abuso d’ufficio, allorché fondata su violazione di legge, implica l’esatta individuazione precisa dell’elemento normativo capace di integrare la fattispecie concreta.
Nel caso di successione di leggi afferenti l’elemento normativo, occorre verificare se le condotte da esse imposte all’agente siano esattamente sovrapponibili, individuandone gli elementi giuridici e di fatto.
Ove esse non siano sovrapponibili e facciano emergere un fatto storico diverso, ai fini di non violare il diritto di difesa, tecnica e sostanziale, riconosciuto alle parti, il Giudice deve procedere ex articolo 521 c.p.p. alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a prescindere dalla natura del rito in cui interviene la pronuncia.
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Visualizza la sentenza 1160/2012

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Pubblichiamo di seguito un’ordinanza del Tribunale di Novara che ha raggiunto gli onori della cronaca nazionale, non solo specialistica, in quanto è stata ritenuta processualmente utilizzabile la c.d. Lista Falciani.
In particolare il Tribunale di Novara, in base al principio male captum bene retentum, ha ritenuto utilizzabile la lista Falciani in quanto, pur frutto di un’abusiva duplicazione da parte del noto dipendente della banca HSBC di Ginevra, è poi correttamente confluita nel compendio processuale previa legittima acquisizione da parte delle autorità italiane. A giudizio del Tribunale di Novara non si incorre, pertanto, nel divieto di cui all’art. 240 c. 2 c.p.p.

Visualizza la sentenza 899/2014

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In caso di presentazione di querela da parte del Sindaco di un Comune, in assenza di autorizzazione e stante anzi la dichiarazione, da parte della Giunta comunale, del venir meno dell’interesse dell’Amministrazione alla pretesa punitiva nei confronti del querelato, occorre innanzitutto verificare se lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, preveda l’autorizzazione della Giunta Comunale. In caso positivo, occorre una apposita delibera della Giunta affinché possa essere validamente esercitata la rappresentanza legale dell’ente, e dunque, tra l’altro, manifestata la volontà di perseguire taluno per reati in danno del comune.
(nel caso in ispecie il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, perché l’azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela, essendo non valida la querela presentata e sottoscritta dal Sindaco in assenza di autorizzazione del Comune di Novara, necessaria, ai ss. dello Statuto vigente, per la rappresentanza legale dell’ente).

Visualizza la sentenza 459/2015

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Le dichiarazioni auto indizianti, raccolte dagli operanti in sede di ricezione di denuncia-querela, non possono essere utilizzate contro il medesimo imputato, atteso che le stesse dovevano essere assunte con le garanzie difensive di cui all’art. 63 c.p.p..
Il divieto di utilizzabilità rileva anche se il giudizio viene definito con rito abbreviato, poiché si tratta di inutilizzabilità “patologica” e non “fisiologica”.
Le medesime dichiarazioni potranno, tuttavia, essere utilizzate contro soggetti terzi.

Visualizza l’ordinanza 1465/2015

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Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Novara, nel solco di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che l’omessa reiterazione degli accessi ai fini della ricerca dell’imputato per consentire la notificazione (art. 157 comma 7 c.p.p.) non costituisce nullità della notifica ma una mera irregolarità, come tale non suscettibile di essere sanzionata processualmente.

Visualizza la sentenza 16/2016

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Il Tribunale di Novara, nella sentenza in commento, ribadisce l’orientamento della Corte di Cassazione in merito alla deposizione della persona offesa dal reato, che deve essere sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità.
Le dichiarazioni della P.O., per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili ed avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati, con la diretta conseguenza che esse non hanno necessità di riscontri esterni.

Visualizza l’ordinanza 607/2016

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Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Novara ha rilevato che, nel caso in cui una parte chieda tardivamente (cioè senza la specifica e preventiva indicazione nella lista testimoniale) l’acquisizione di verbali di prova afferenti un diverso procedimento, non è prevista dal codice di rito alcuna sanzione processuale (né nullità né inutilizzabilità): l’inammissibilità prevista dall’art. 468 è riferita soltanto alla tardiva indicazione dei testimoni e consulenti tecnici (comma I) e non per il caso di cui al comma IV.

Visualizza l’ordinanza 622/2016

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Il verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio (e quindi tutti gli atti susseguenti) dell’imputata di furto aggravato in concorso con il marito, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Novara sia perchè redatto senza l’indispensabile assistenza dell’interprete (l’imputata era straniera e non comprendeva la lingua italiana), sia perchè gli agenti operanti hanno utilizzato il marito della signora come interprete, in palese violazione dell’art. 144 comma I, lett. d). Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione queste violazioni integrano una nullità di regime intermedio.

Visualizza la sentenza 1835/2016

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Il Tribunale di Novara in composizione collegiale evidenzia come – pur fatto salvo il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui qualsiasi ragione di incertezza vada risolta in favore della volontà di querela – debba comunque essere manifestata in maniera chiara e palese la volontà della persona offesa di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato e che pertanto non può ritenersi sufficiente un verbale che riporti la dicitura “è presente […] la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue”.

Visualizza l’ordinanza 1/2017

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Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Novara ha accolto l’istanza svolta dal legale della parte civile ex art. 472 comma 3 bis c.p.p. per lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, sottolineando, tra l’altro, che la deroga alla pubblicità del processo fosse dovuta al tipo di reato oggetto del processo (violenza sessuale di gruppo) e alla giovane età della parte civile.