Visualizza l’ordinanza 2/2017

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Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara, nel solco di una consolidata giurisprudenza, ha ribadito che il termine di 7 giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 468 c.p.p. per il deposito della lista testimoniale, è da intendersi “libero”, a pena di inammissibilità dell’istanza: nel relativo computo, pertanto, non devono considerarsi né il dies a quo né il dies ad quem.

Visualizza l’ordinanza 315/2017

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Il decreto di citazione diretta è nullo, ex art. 552 c.II c.p.p., quando contenga contestazioni aggiuntive rispetto all’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. Nel caso di specie, il decreto di citazione diretta a giudizio riportava due diversi capi di imputazione (sub a: violazione di domicilio, sub b: furto aggravato di energia elettrica e gas). Nell’avviso di cui all’art. 415-bis veniva contestato esclusivamente il capo di imputazione sub a). Il Giudice, previa eccezione preliminare della Difesa, dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e trasmetteva gli atti al P.M.

Visualizza la sentenza 329/2017

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Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Novara, nel rigettare una richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., affronta la problematica dei requisiti per l’ammissione del supplemento istruttorio previsto dalla norma: in particolare, stando all’ordinanza in oggetto, l’accento va posto sull’elemento della decisività della prova con riferimento alla sua relazione con il cuore del thema decidendum. In quest’ottica non può essere ritenuta ammissibile la richiesta di integrazione ex art. 507 c.p.p. volta unicamente a smentire una circostanza emersa nel corso del dibattimento (nella fattispecie, una circostanza citata dall’imputato nel corso dell’esame).

Visualizza l’ordinanza 426/2017

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Il termine per impugnare la sentenza emessa dal giudice di pace è in ogni caso quello di giorni trenta e decorre per le parti presenti alla lettura dal quindicesimo giorno successivo all’emissione della sentenza (nel caso di specie il giudice di pace aveva riservato il termine per la redazione dei motivi in giorni quarantacinque, contravvenendo a quanto statuito dall’art. 32 D. L.gs. 274/2000, ma aveva poi depositato nei quindici giorni).

Visualizza l’ordinanza 1319/2019

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Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Novara ha preso posizione sulla questione in oggetto, stabilendo che, in caso di mancato (o intempestivo) deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero e istanza, in sede di richieste istruttorie, di sentire i medesimi testimoni ex art. 507 c.p.p., esula dai poteri del Giudice quello di surrogarsi agli oneri spettanti alla Pubblica Accusa utilizzando le facoltà di cui all’art. 507 c.p.p..

Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 18/01/2021 n. 71 (Russo)

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La persona offesa, pur essendo formalmente considerata dalla legge alla stregua di un qualunque testimone o persona informata sui fatti, viene collocata dalla giurisprudenza in una posizione diversa da tali ultime figure e ciò per il ruolo peculiare che essa assume all’interno del processo. La posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato e gli interessi personali ad un esito favorevole del processo, impongono al giudice, rispetto alla valutazione di una deposizione resa da un testimone “neutro”, un più rigido e rigoroso vaglio della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, ove possibile, un ulteriore riscontro derivante da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità. La figura della persona offesa o parte civile, si colloca, infatti, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del teste semplice, in relazione al quale è sufficiente soffermarsi sulla personalità e sulla attendibilità del contenuto intrinseco delle dichiarazioni e il testimone assistito (o indagato/imputato ex art. 210 c.p.p.), per i quali è necessario che le dichiarazioni vengano riscontrate da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità.

Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 29/01/2021 n. 158 (Amoruso)

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Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, per poter essere assunte da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, devono essere sottoposte dal Giudice ad un controllo capillare di credibilità soggettiva ed oggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello richiesto per le dichiarazioni di un altro teste, essendo la persona offesa portatrice di un astratto interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie, in particolare se costituita parte civile.
Tale controllo rafforzato sull’attendibilità della persona offesa è motivato dalla necessità di bilanciare l’interesse privatistico perseguito dalla parte civile, con quello pubblicistico di accertamento della responsabilità penale dell’imputato; l’attendibilità della parte civile, dunque, non può prescindere dalla sussistenza di riscontri oggettivi esterni.
Difetta, pertanto, la credibilità della persona offesa costituita parte civile se nel corso dell’istruttoria le dichiarazioni dei testimoni si sono dimostrate attendibili, analitiche e prive di contraddizioni, e hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti.

Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 17/02/2021 n. 269 (Bencini)

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La facoltà di richiedere la rinnovazione degli atti testimoniali può essere esercitata solo dalla parte che aveva indicato il soggetto da riesaminare nella propria lista testimoniale, tempestivamente depositata.
Ai sensi degli art. 495 c.1 e 190 c.1 c.p.p., al Giudice è affidato il potere-dovere di valutare la manifesta superfluità della reiterazione degli esami istruttori – ad esempio, nel caso in cui  già in corso di precedente esame il teste aveva mostrato un cattivo ricordo degli avvenimenti, o ancora dovrebbe essere riesaminato dopo che sia trascorso molto tempo dai fatti – con la conseguenza che è onere della parte che avanzi tale richiesta indicare le circostanze specifiche di novità in ordine alle quali escutere nuovamente i testi, ovvero elementi dai quali desumere l’inattendibilità degli stessi (Cass., SS. UU., sentenza n. 41736/2019).
(Nel caso di specie, il Tribunale preliminarmente confermava l’ordinanza reiettiva della richiesta congiunta di rinnovazione dell’esame dei testi mossa dalla difesa poiché la stessa non aveva presentato una propria lista testi, né aveva indicato circostanze specifiche su cui dovessero essere nuovamente sentiti i testimoni).

Laddove siano stati acquisiti al dibattimento più verbali di identificazione fotografica di un soggetto, ma solo a uno sia stato allegato anche il relativo album fotografico, non può esservi certezza del fatto che l’album fotografico sottoposto a tutti i testimoni oculari sia il medesimo. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, non può esservi certezza di identificazione del soggetto autore del reato, che andrà perciò assolto per non aver commesso il fatto.