Statuto e regolamenti

della Camera Penale di Novara

Statuto

Art. 1
Della sede

La Camera Penale di Novara è costituita con sede (provvisoria) in Novara presso l’Ordine Avvocati.

Art. 2
Degli scopi

La Camera Penale si propone i seguenti scopi:

  1. a) vigilare ed adoperarsi affinché le funzioni e le prerogative dell’Avvocatura siano garantite conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
  2. b) promuovere e garantire la realizzazione del diritto alla difesa quale condizione essenziale per la celebrazione di un processo giusto;
  3. c) promuovere iniziative di studio volte a migliorare la giustizia penale ed a sostenere quelle riforme dell’ordinamento giudiziario, che siano più aderenti alle esigenze della collettività;
  4. d) fornire il contributo dell’Avvocatura all’elaborazione delle riforme legislative e proporsi come interlocutore nelle sedi politiche e giudiziarie competenti.

Art. 3
Degli iscritti

Possono iscriversi gli avvocati e i praticanti di cui al comma 12 dell’art. 41 legge n. 247/2012 con almeno un anno di patrocinio, iscritti negli albi e nei registri professionali, che esercitano in materia penale nel distretto della Corte d’Appello di Torino. L’iscrizione comporta il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme statutarie. La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 del mese di aprile dell’anno a cui si riferisce, esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali. Qualora non sussista al momento dell’iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla, se è definitivo.

Art. 4
Degli organi

Sono organi della Camera Penale: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo.

Art. 5
L’assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria, composta dagli iscritti effettivamente presenti, si riunisce a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente ogni anno, in un giorno compreso tra il 1° giugno ed il 1° luglio, mediante convocazione scritta almeno 15 giorni prima.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, a distanza di non meno di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la partecipazione attraverso delega, ma ciascun partecipante all’assemblea non può avere più di una delega.

L’assemblea ordinaria approva il bilancio, che viene redatto per l’annualità 1 giugno – 31 maggio, ed elegge il Consiglio Direttivo.

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento allegato, che è parte integrante dello Statuto.

Art. 6
L’assemblea straordinaria

L’assemblea potrà riunirsi in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno ovvero quando almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo con la indicazione degli argomenti da discutere.
L’assemblea straordinaria può sottoporre al Consiglio Direttivo mozioni generali o specifiche.
E’, altresì, competente ad eleggere i delegati ai congressi ordinari e straordinari dell’Unione delle Camere Penali Italiana.

Art. 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri eletti direttamente dall’Assemblea nel rispetto delle norme del Regolamento Elettorale.

Art. 8
Compiti e facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio promuove e coordina l’attività della Camera Penale.

Elegge a tal fine tra i suoi componenti un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Esercita i compiti di cui all’art. 3 terzo e ultimo comma del presente statuto.

Il Consiglio viene riunito su invito del presidente con comunicazione da darsi almeno tre giorni prima della riunione e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Il presidente deve riunire il Consiglio quando sia formalmente richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I lavori del Consiglio saranno sommariamente verbalizzati in apposito registro ed il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio potrà fissare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ma li può delegare ai singoli componenti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 9
Del patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione alla Camera Penale e da eventuali contributi di enti e privati.

Art. 10
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate da un’assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità o regole previste dall’art. 5 e dovranno ottenere la approvazione dei due terzi dei votanti.

Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo

Art. 1

Gli avvocati ed i praticanti avvocati, iscritti alla Camera Penale di Novara, che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente al segretario della Camera Penale entro e non oltre il 25 maggio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

Possono candidarsi tutti gli iscritti purché in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 2

Il segretario, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione ed all’affissione in bacheca, entro il 28 successivo, di avviso recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l’incarico di consigliere.

Art. 3

Le votazioni avvengono a mezzo di schede bianche, vistate dal presidente della Camera Penale, in cui l’elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a sette.

Art. 4

Il seggio elettorale costituito presso la sede della Camera Penale si insedia non appena terminata l’assemblea.

I componenti danno inizio alle operazioni di voto, sovraintendendo alla regolarità delle stesse, e procedono, non appena terminate, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati.

I componenti il seggio sono tre, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti che non siano candidati, né consiglieri uscenti.

Art. 5

Vengono proclamati eletti i primi sette candidati nell’ordine di preferenza, ma può essere eletto a far parte del consiglio un solo praticante.

In caso di dimissioni o di definitiva impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il primo dei non eletti.

È incompatibile con la carica di consigliere della Camera Penale il rivestire la carica di Presidente, segretario o consigliere dell’Ordine degli Avvocati o di Presidente di qualsiasi associazione a scopo professionale tra avvocati.

Art. 6

Dopo la votazione sarà, a cura dei componenti il seggio elettorale, affissa in bacheca comunicazione contenente i nominativi dei primi sette eletti con l’indicazione dei voti rispettivamente riportati.