Reati societari e fallimentari
Massimario novarese
Bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale – elementi costitutivi della fattispecie di reato
Scarica e visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 22/04/2021 n. 191 (Amoruso)
Commento
Il reato di bancarotta documentale è caratterizzato da tre condotte specifiche, alternative tra loro, che si concretizzano della distruzione, sottrazione o falsificazione, o nell’aver tenuto libri o scritture contabili di guisa che non sia possibile ricostruire il patrimonio degli affari.
Sussiste la bancarotta semplice documentale – e non quella fraudolenta, quando la ricostruzione parziale e le tenuta irregolare dei libri contabili sia il frutto di una condotta punibile a titolo di dolo generico o colpa. (Nel caso di specie il Gup di Novara, riqualificava il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quella semplice, ritenendo che l’omessa consegna o l’irregolare tenuta delle scritture contabili fosse dovuta alle scarse capacità gestionali dell’imputato, escludendo l’intento di danneggiare volontariamente i creditori.)
Commento
Il dolo necessario per la sussistenza della bancarotta preferenziale è quello specifico, inteso come coscienza e volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un danno per gli altri operatori.
Non è configurabile, pertanto, il reato di bancarotta preferenziale nelle condotta di colui che effettua pagamenti, in via esclusiva e prevalente, per salvaguardare l’attività sociale o imprenditoriale.
Bancarotta documentale semplice: differenza di requisiti rispetto a bancarotta fraudolenta. Aggravio del dissesto
Scarica e visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 19/01/2021 n. 77 (Bencini)
Commento
Ai fini della configurazione della fattispecie della bancarotta documentale semplice non è necessario – a differenza delle ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta- né il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito né il dolo generico, essendo la condotta punibile anche a titolo di colpa.
L’aggravamento del dissesto punito dall’art. 217 comma 1 n. 4 deve consistere, come già affermato dalla Corte di Cassazione, nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive (Cass. Pen., Sez. V, n. 27634/2019).
Bancarotta e reati nel fallimento – Particolare tenuità del fatto.
Scarica e visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 13/01/2021 n. 51 (Bencini)
Commento
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 R.D. 267/1942 qualora, oltre al non superamento dei limiti edittali di cui all’art. 131 bis comma 1 c.p. (pena detentiva non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), ricorrano anche gli altri requisiti (offesa di particolare tenuità e non abitualità della condotta) previsti nei commi successivi. (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha abbandonato la stessa omettendo del tutto la tenuta delle relative scritture contabili, ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori poiché la società aveva già, di fatto, cessato ogni attività).
Art. 2 D.lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 8 D.lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Scarica e visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 13/01/2021 n. 46 (Pezone)
Commento
La fattispecie della dichiarazione fraudolenta si configura come un reato di pericolo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici giudiziari e prescinde dal verificarsi dell’evento dannoso; costituisce elemento costitutivo essenziale l’indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni fiscali previste.
Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste posto che il medesimo non aveva mai provveduto a presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale ai fini IRES e IRAP.
Trattasi di reato proprio, in quanto è richiesto che l’autore versi nella particolare posizione soggettiva di titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA.
Il reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 sussiste, inoltre, sia nel caso di inesistenza oggettiva che soggettiva dell’operazione fatturata, assumendo rilevanza anche l’inesistenza giuridica, che si verifica ogni volta che la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura.
Il reato di cui all’art. 8 D.lgs. 74/2000 si configura nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa; trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo lo utilizzi.
Bancarotta semplice – elementi costitutivi del reato.
Visualizza la sentenza 405/2015
Commento
Ai fini della dimostrazione del reato di bancarotta semplice non si può prescindere dall’individuazione del momento al quale far risalire il contestato aggravio del dissesto ed il suo ammontare prima del manifestarsi dell’inerzia del dell’imputato e successivamente alla stessa. E’ altresi necessaria, inoltre, la dimostrazione del nesso causale tra l’inerzia dell’imprenditore e l’aggravio del dissesto.
Bancarotta per distrazione, elemento oggettivo.
Visualizza la sentenza 562/2014
Commento
L’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione è realizzato tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività dell’azienda, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in danno per la massa dei creditori. Il distacco dei beni operato dall’imprenditore dal suo patrimonio deve cioè essere privo di una effettiva contropartita o avvenire per scopi estranei all’impresa. Si deve dedurre la dolosa distrazione patrimoniale ad opera del fallito dal mancato reperimento di beni, titoli o valori che siano stati sicuramente acquisiti dall’impresa o del loro controvalore in danaro, e dalla mancanza di indicazioni, da parte del fallito, circa la destinazione di tali beni, titoli o valori ovvero del successivo impiego del denaro eventualmente ricavatone. Il fallito ha l’obbligo giuridico di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dal mancato adempimento di tale obbligo può essere legittimamente desunta la prova della distrazione (cfr., Cass. pen., sez. V, 5.3.1999 n. 2994; Cass. pen., sez. V, 22.6.2000 n. 7332; Cass. pen., sez. V, 18.8.1993 n. 7726; Cass. pen., sez. V, 13.6.1991 n. 6669; nonché, circa l’onere di rendere conto al curatore, in concreto e con prove, cfr., Cass. pen., sez. V, 4.8.2005 n. 29515).
Bancarotta fraudolenta per mancanza delle scrittura contabili. Bancarotta semplice, astensione dalla richiesta di fallimento in proprio. Aggravio del dissesto. Prova dell’elemento soggettivo.
Visualizza la sentenza 226/2014
Commento
La scelta dell’imprenditore di non adempiere agli oneri previdenziali di legge, perché ritenute eccessivamente incidenti in relazione all’ammontare dei ricavi dell’impresa, è di per sé fatto idoneo a dimostrare la sussistenza dell’elemento intenzionale sia del reato di bancarotta fraudolenta che del reato di bancarotta semplice, dovendosi ricondurre tale scelta ad un unico intento di irresponsabile gestione aziendale e di sottrazione dei ricavi alle garanzie dei creditori.
Bancarotta fraudolenta documentale. Accertamento dell’elemento intenzionale. Dolo specifico.
Visualizza la sentenza 205/2014
Commento
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’accertamento della mancanza delle scritture contabili di per sé non integra il reato dovendosi procedere, coerentemente alla previsione legislativa di una fattispecie a dolo specifico, alla verifica dello scopo al quale la mancanza era preordinata. Qualora l’omissione possa essere ricondotta alla carenza di competenze gestionali, contabili e finanziarie proprie dell’attività imprenditoriale piuttosto che a una volontà di recare pregiudizio ai creditori si ricade in ipotesi di bancarotta semplice anziché fraudolenta.