Processo Penale Telematico

Come utilizzare il Portale per il Deposito degli atti Penali – FAQ (aggiornato al 11/1/2025)

  • Cosa potrò depositare in cartaceo dal 1° gennaio 2025?

Il decreto n. 206 del 27 dicembre 2024 prevede dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di deposito esclusivamente tramite Portale per il Deposito degli Atti Penali per tutti gli atti destinati a Procura e Tribunale (sia dibattimento che GIP).
Il comma 3 fa salva unicamente la possibilità di depositare con modalità non telematiche (ossia cartaceo e PEC) atti relativi a procedimenti cautelari personali e reali (e quindi istanze di sostituzione misura, riesami ed appelli ex art. 310 c.p.p.) sino al 31 dicembre 2025.
Il comma 4 prevede che l’obbligo del deposito telematico decorra dal 31 marzo 2025 per atti relativi a riti abbreviati, direttissime e immediati (incluse le notifiche ex art. 458 c.p.p.), ma non per i patteggiamenti.
Il comma 8 prevede che l’obbligo del deposito telematico decorra dal 1° gennaio 2027 per misure di prevenzione, fase esecutiva (incluse le richieste di misure alternative ex art. 656 co. 6 c.p.p.) e rapporti con autorità straniere.
Le ulteriori scadenze previste dal decreto n. 217/2023 slittano al 1° gennaio 2027, quando avverrà il passaggio al digitale per tutte le restanti AG (giudice di pace, sorveglianza, minori, Procura Generale, Corte d’appello e Cassazione); sino ad allora presso tali uffici si potranno effettuare depositi con Portale (laddove consentito dal sistema), cartaceo e PEC.

  • Ho letto che i Presidenti di vari Tribunali stanno sospendendo il telematico: è vero?

Il decreto 206/24 ha previsto il passaggio esclusivo ai depositi telematici anche per magistrati e cancellerie della sezione dibattimento del Tribunale dal 1° gennaio 2025, ma non per Procura e GIP.
Stante l’indisponibilità delle firme digitali e l’impossibilità di procedere ai depositi tramite APP, i dirigenti dei singoli uffici stanno emettendo dei provvedimenti ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p., sospendendo l’obbligo di deposito telematico.
ATTENZIONE: tali provvedimenti sono principalmente rivolti ai soli utenti interni e di norma non prevedono un rinvio anche per gli avvocati.
Occorre verificare che il rinvio sia esteso anche agli atti destinati all’ufficio GIP (potendo essere limitati al solo dibattimento).
Inoltre i provvedimenti dei singoli Tribunali possono essere revocati da provvedimenti successivi anche prima della scadenza originariamente individuata.
Pertanto è necessario verificare sul sito delle singole AG i provvedimenti vigenti presso il circondario prima di ogni deposito.
Su questa pagina verranno pubblicati alcuni provvedimenti, ma in modo non esaustivo ed esclusivamente per finalità di studio.
La Camera Penale NON si assume alcuna responsabilità in caso di depositi non conformi.
Stante la difficoltà di tenere traccia delle norme applicabili per ogni singolo foro, si consiglia caldamente l’utilizzo esclusivo del Portale presso Procura e Tribunale.

  • Devo depositare un atto in udienza: come posso fare col telematico?

Gli atti in udienza possono sempre essere depositati in formato cartaceo, come chiarito anche dalla DGSIA in una circolare dell’8 gennaio 2025.
L’art. 111-ter co. 4 c.p.p. prevede che gli atti depositati in udienza in formato analogico “per specifiche esigenze processuali” siano scansionati a cura della cancelleria.

  • Devo depositare un atto in Corte d’Appello con modalità non telematiche: posso usare la PEC?

Sì, il comma 9 dell’art. 3 del DM 217/2023, così come modificato dal DM 206/2024, chiarisce che la PEC è consentita ogniqualvolta sia previsto il deposito con modalità non telematiche.
L’elenco delle caselle per i depositi via PEC è caricato su questa pagina.

  • Non riesco ad accedere al Portale con la chiavetta: cosa faccio?

La soluzione più immediata è accedere con il proprio SPID o con la CIE.
Se la chiavetta non funziona, è consigliabile provare una o più delle seguenti soluzioni: cambiare browser (Mozilla Firefox sembra dare meno problemi di Chrome); registrare manualmente i certificati utilizzando il programma associato alla chiavetta, Bit4id PKI Manager (disponibile qui, selezionando la voce “driver per smart/sim card, chip Incard e Oberthur”); aprire il browser in modalità incognito.

  • Sono stato nominato d’ufficio oppure in fase di identificazione/notifica, ma non trovo il fascicolo autorizzato sul Portale: cosa faccio?

Prima di tutto è opportuno aggiornare l’elenco dei fascicoli autorizzati (l’opzione aggiorna elenco è in basso a sinistra nella relativa schermata). Qualora il fascicolo non dovesse comparire, occorrerà inserire un sollecito e contattare la cancelleria interessata.
Il motivo della mancata autorizzazione spesso deriva da un’annotazione incompleta dei dati del difensore sul registro informatico in uso alle cancellerie, ReGeWEB (ReGeWEB è un modulo del Sistema Informativo della Cognizione Penale, il c.d. SICP).
Portale e ReGeWEB, infatti, “comunicano” attraverso il codice fiscale del difensore.
Quando tale dato viene correttamente inserito su ReGeWEB, il Portale rende automaticamente visibili i fascicoli associati (art. 19 co. 5 delle specifiche tecniche rilasciate da DGSIA il 1 agosto 2024, pubblicate su questa pagina: “5. La preventiva annotazione nel ReGeWEB, a cura delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, del codice fiscale dei soggetti abilitati esterni è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati“).
Quando il codice fiscale non viene annotato dalle cancellerie, il Portale non riceve “istruzioni” e non mostra il fascicolo tra quelli autorizzati.
Ci sono due modalità di inserimento del difensore su ReGeWEB: il funzionario può compilare l’anagrafica manualmente, oppure ricercando il difensore su ReGIndE (ossia l’elenco pubblico sul quale confluiscono i nostri dati pubblicati sull’Albo), consultabile dalle cancellerie attraverso lo stesso ReGeWEB.
Quest’ultima modalità è quella corretta, poiché consente di importare automaticamente i dati del difensore, incluso il codice fiscale.
Per essere efficaci nella nostra comunicazione con le cancellerie dobbiamo conoscere questo meccanismo e tenere a mente che il personale spesso ignora il funzionamento del Portale, non avendo ricevuto una formazione adeguata in merito.
Dovremo perciò far capire ai nostri interlocutori che la sola annotazione del nostro nominativo su ReGeWEB/SICP non è sufficiente in mancanza del codice fiscale.
Il sollecito ha proprio questa funzione: nel momento in cui viene accettato dal funzionario, il sistema importa il codice fiscale da noi trasmesso (ed estratto dalla chiavetta ovvero dalle nostre credenziali SPID/CIE) e compila il relativo campo su ReGeWEB/SICP.

  • Sono stato nominato da un mio assistito: come carico la nomina? Devo usare la funzione sollecito?

Occorre utilizzare la funzione deposito nomina dal Portale. Il sollecito va utilizzato solo se si è già a  conoscenza della presenza della nomina nel fascicolo.

  • Il Portale non funziona e ho un atto in scadenza: cosa faccio?

A differenza della normativa emergenziale, l’art. 175-bis c.p.p. non comporta alcuna proroga dei termini, ma prevede che durante i malfunzionamenti certificati dalla DGSIA (con relativa comunicazione sul sito PST) si debba depositare con modalità non telematiche. Secondo quanto previsto dal decreto n. 206 del 27-12-2024, la PEC rientra nelle modalità non telematiche unitamente al deposito cartaceo. In ogni caso è buona regola effettuare i depositi con qualche giorno d’anticipo per evitare ogni inconveniente.

  • Quando si considera avvenuto un deposito tramite Portale?

Il momento e il luogo del deposito sono quelli indicati sulla prima ricevuta di deposito. La seconda ricevuta dà solo la conferma dell’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico. Qualora in esito ai controlli l’atto risulti rifiutato, occorrerà rifare il deposito.

  • In quale formato devo caricare gli atti sul Portale?

Le specifiche tecniche sono quelle previste dalla DGSIA ex art. 34 DM 44/2011 (il testo aggiornato delle specifiche di agosto 2024 è pubblicato su questa pagina). In ogni caso, a pena di inammissibilità, l’atto principale deve essere in formato PDF nativo (non scansionato, salvo che si tratti di atti provenienti dalla parte, come una querela) e firmato digitalmente (art. 15). La stessa disposizione vale anche per le impugnazioni: firmare gli appelli a penna NON SERVE, se non a farne dichiarare l’inammissibilità. Gli allegati possono essere in formati differenti e vanno firmati digitalmente solo “nei casi previsti dalla legge” (art. 16).

  • Non sono sicuro di aver firmato digitalmente un atto caricato su Portale: come posso verificare?

Al momento non è possibile consultare direttamente il fascicolo informatico tramite Portale, né gli atti depositati. Tuttavia il Portale consente di impostare dei documenti come atti principali solo se firmati digitalmente. Perciò se il sistema ha consentito di caricare e depositare il documento, ciò significa che l’atto era firmato digitalmente.

  • Il Portale seleziona automaticamente l’AG presso la quale effettuare il deposito?

Di norma il Portale non seleziona in automatico l’AG corretta. Qualora tale campo fosse precompilato, occorre verificare che sia quello corretto. Ex post è possibile verificare sulla prima ricevuta di accettazione il luogo “effettivo” del deposito.

  • Ho depositato un’impugnazione tramite Portale: devo depositare anche le copie di cortesia cartacee in cancelleria?

No. Il Ministero ha chiarito che l’obbligo di depositare le copie cartacee vale solo in caso di deposito via PEC, ma non per i depositi tramite Portale.

  • Devo accedere ogni volta al Portale per verificare che un deposito sia andato a buon fine?

Non necessariamente: il Portale consente di inserire una mail di posta ordinaria per avere aggiornamenti automatici sull’esito del deposito (l’opzione è alla voce preferenze, in alto a destra nella home).

Guide e manuali

Il Portale consente di scaricare l’intero fascicolo presente su TIAP attraverso il deposito di un’istanza di accesso agli atti, come illustrato nell’utile guida predisposta dalla Procura di Ascoli Piceno.
Tale modalità risulta ora particolarmente vantaggiosa, dato che la finanziaria 2025 ha introdotto i diritti di copia forfettari per la trasmissione telematica degli atti (all’art. 269-bis DPR 115/2002, introdotto dall’art. 1 co. 815 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Perciò il versamento di 8 euro consentirà di ottenere l’intero fasicolo indipendentemente dal numero di pagine.
NB: il Portale prevede due distinte voci per depositare l’istanza di accesso agli atti, prodromica al download del fascicolo integrale: “accesso, copia e visione atti” e “richiesta accesso agli atti”. Pur avendo effetto analogo, solo il secondo tipo di istanza può essere depositato presso la Procura della Repubblica (mentre la prima può essere depositata unicamente presso gli uffici giudicanti). Al fine di visualizzare le due voci, è possibile inserire “116” nel campo di ricerca, come da immagine qui allegata:

Fonti primarie

Fonti secondarie

Provvedimenti DGSIA

Provvedimenti ex art. 175-bis cpp

In seguito alla pubblicazione del decreto 206/2024 numerosi Tribunali hanno sospeso l’obbligo del deposito telematico ai sensi dell’art. 175-bis co. 4 c.p.p.
Tali provvedimenti sono principalmente rivolti ai soli utenti interni e di norma non prevedono un rinvio anche per gli avvocati.
Occorre verificare che il rinvio sia esteso anche agli atti destinati all’ufficio GIP (potendo essere limitati al solo dibattimento).
Inoltre i provvedimenti dei singoli Tribunali possono essere revocati da provvedimenti successivi anche prima della scadenza originariamente individuata.
Pertanto è necessario verificare sul sito delle singole AG i provvedimenti vigenti presso il circondario prima di ogni deposito.
Su questa pagina verranno pubblicati alcuni provvedimenti, ma in modo non esaustivo ed esclusivamente per finalità di studio.
La Camera Penale NON si assume alcuna responsabilità in caso di depositi non conformi.
Stante la difficoltà di tenere traccia delle norme applicabili per ogni singolo foro, si consiglia caldamente l’utilizzo esclusivo del Portale presso Procura e Tribunale.

Indirizzi di riferimento per deposito atti, richiesta copie e visione fascicoli

TRIBUNALE
NOVARA

CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTO
PEC: depositoattipenali.tribunale.novara@giustiziacert.it (deposito atti)
EMAIL: cancelleria.penale.tribunale.novara@giustizia.it (richieste copie atti, sentenze e visione fascicoli)

CANCELLERIA GIP/GUP:
PEC: depositoattipenali.tribunale.novara@giustiziacert.it

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
NOVARA

PEC: depositoattipenali.uffsorv.novara@giustiziacert.it
EMAIL: uffsorv.novara@giustizia.it

PROCURA
NOVARA

PEC: depositoattipenali.procura.novara@giustiziacert.it

EMAIL: urp.procura.novara@giustizia.it (335 e visione fascicoli 415 bis)

segr.dibattimento.procura.novara@giustizia.it (visione fascicoli udienze Tribunale)

segr.dibattimentogdp.procura.novara@giustizia.it (visione fascicoli udienze Giudice di Pace)

GIUDICE DI PACE
NOVARA

PEC: depositoattipenali.gdp.novara@giustiziacert.it
EMAIL: gdp.novara@giustizia.it

CORTE APPELLO
TORINO

PEC: depositoattipenali.ca.torino@giustiziacert.it (sez. I e II)

depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacert.it (sez. III e IV)

depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacert.it (sez. V e Canc. Centrale)

EMAIL: centralepenale.ca.torino@giustizia.it (per richiesta copia sentenze)

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